27 Luglio 2024

Permesso Provvisorio di Guida

L’articolo 59, co. 1, della legge n. 120 del 2010 prevede che gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, in favore dei titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la validità della patente stessa presso una commissione medica locale.
La predetta disposizione prevede altresì che tale permesso possa essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.
Fatta salva l’espressa previsione del rilascio "per una sola volta", la disposizione dell’articolo 59, co. 1, in commento riproduce, in favore dei suddetti conducenti, quanto già previsto dall’art. 37, co. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) con riferimento ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, presso una delle predette commissioni.
Pertanto, sotto il profilo operativo, ai fini del rilascio del permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 59 in commento si seguiranno le medesime istruzioni già impartite con circolare n. 46 del 13 settembre 1999 con riferimento al citato art. 37, co. 4, legge n. 448 del 1998.
Tuttavia, al fine di semplificare le procedure in favore degli uffici della motorizzazione e dell’utenza, si dispone che, tanto l’istanza di rilascio del permesso provvisorio di guida ex articolo 59 della legge n. 120/2010 (1), quanto quella inoltrata da titolari di patenti speciali di cui all’articolo 37, co. 4, della legge n. 448/98 sia redatta su carta legale in conformità al modello allegato alla presente circolare.
L’ufficio, verificata la completezza della documentazione (1) ed apposta sulla domanda la marca da bollo, annulla quest’ultima con proprio timbro. Quindi compila lo spazio del modello allegato riservato all’Ufficio stesso ai fini del rilascio del permesso provvisorio di guida e riconsegna l’originale del documento così redatto all’istante, trattenendone copia agli atti.
Non è più necessario procedere ad alcun aggiornamento dell’anagrafe nazionale dei conducenti.

Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:

- quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso una commissione medica locale;
- quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai sensi degli articoli 186 co. 8, o 187 co. 6, abbia disposto una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 2 dell’articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell’articolo 186 ed al comma 6 dell’articolo 187 del codice della strada, può senz’altro procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di conducenti che - avendo superato la visita disposta dal prefetto ai sensi delle predette disposizioni - siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale;
- quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca ovvero provvedimento di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del codice della strada, ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all’art. 218 comma 2, dello stesso codice, come modificato dalla legge n. 120 del 2010.
Le Direzioni generali territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente a tutti gli uffici della motorizzazione dipendenti per competenza territoriale, affinché attuino le disposizioni illustrate.

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