19 Aprile 2024

Guida Accompagnata

Modalità e regole per la "Guida Accompagnata a 17 anni": si concede la possibilità di immettere i giovani, minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida, nel percorso formativo di guida accompagnata e farli accedere alla patente.


Può Accedere all'Autorizzazione alla Guida Accompagnata:

- Chiunque abbia compiuto 17 anni di età.
- Chiunque sia in possesso della Patente A1 non scaduta di validità e che sulla stessa non gravino provvedimenti ostativi alla guida.
- Chiunque abbia frequentato il corso di formazione presso una autoscuola.

Potranno Esercitarsi su Veicoli:

- Di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, niente rimorchio, e inoltre, come per i neopatentati, potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kw per tonnellata e potenza massima pari a 70 kw di cui all'articolo 117, comma 2-bis, (con esclusione dei veicoli ad uso Scuola Guida).
- Devono esporre, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole "GA" (acronimo di "Guida Accompagnata"), di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard specificate nel decreto.
- A bordo, durante l'esercitazione di guida, non possono esserci altri passeggeri oltre all'accompagnatore.
- Guidare con il foglio rosa in autostrada.

Esame di Guida Patente B, Successivo alla Guida Accompagnata:

- Il minore, gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, dovrà presentare istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro 6 mesi dal compimento dei 18 anni.
- Le ore di corso pratico di guida effettuate si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del Codice della Strada (l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato) tranne il caso in cui il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

Normativa

- Decreto 11 Novembre 2011 , n. 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 )
- Circolare 10959 GUIDA ACCOMPAGNATA istruzioni operative
- Prevista dall'Art. 115 del Codice della Strada (come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, della Legge 29 Luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies), concede la possibilità di immettere i giovani, minori che hanno compiuto 17 anni di età e che sono titolari di patente di guida, nel percorso formativo di guida accompagnata e farli accedere alla patente.
- Regolamenta e disciplina il rilascio dell'autorizzazione al minore (impropriamente detto "FOGLIO ROSA A 17 ANNI"), ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio stabilendo tra l'altro;
- Le condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata;
- I contenuti e le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola;
- I requisiti soggettivi dell'accompagnatore;
- Le condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata;
- Le caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida.

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